Art. 20.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori»; le parole: «da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori» e le parole: «da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 7.000 e da non più di 10.000 elettori»;

          b) al comma 3:

              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

              2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8-bis»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ogni elenco regionale, all'atto della presentazione, è composto da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine per la regione. L'elenco è formato complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1. Ogni lista, all'atto della presentazione, dà l'indicazione, per ogni collegio uninominale, dei nomi dei candidati»;

          d) al comma 5, dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e gli elenchi regionali».

 

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